Art. 20.
(Cassa depositi e prestiti Spa).

      1. Alla Cassa depositi e prestiti Spa è attribuita la competenza della gestione finanziaria e contabile del Fondo unico per l'APS che essa esercita in attuazione del regolamento di cui all'articolo 6, comma 6, e di una convenzione stipulata con l'Agenzia entro un mese dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento.
      2. Fra le competenze della Cassa depositi e prestiti Spa rientrano quelle previste dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, relative all'erogazione dei crediti di aiuto.
      3. Le operazioni relative al Fondo unico per l'APS sono effettuate dalla Cassa depositi e prestiti Spa esclusivamente su disposizioni e ordinativi dell'Agenzia.
      4. Entro il mese di febbraio di ogni anno, la Cassa depositi e prestiti Spa predispone e presenta all'Agenzia il rendiconto consuntivo

 

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del Fondo unico per l'APS corredato di una dettagliata relazione illustrativa.
      5. Ai fini dell'espletamento dei compiti ad essa attribuiti dalla presente legge, l'Agenzia può avvalersi della Cassa depositi e prestiti Spa per attività di consulenza specialistica nei settori di competenza, nei termini e secondo le modalità indicati in una apposita convenzione da stipulare entro sei mesi dall'approvazione dello statuto di cui all'articolo 29, comma 6.