1. Alla Cassa depositi e prestiti Spa è attribuita la competenza della gestione finanziaria e contabile del Fondo unico per l'APS che essa esercita in attuazione del regolamento di cui all'articolo 6, comma 6, e di una convenzione stipulata con l'Agenzia entro un mese dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento.
2. Fra le competenze della Cassa depositi e prestiti Spa rientrano quelle previste dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, relative all'erogazione dei crediti di aiuto.
3. Le operazioni relative al Fondo unico per l'APS sono effettuate dalla Cassa depositi e prestiti Spa esclusivamente su disposizioni e ordinativi dell'Agenzia.
4. Entro il mese di febbraio di ogni anno, la Cassa depositi e prestiti Spa predispone e presenta all'Agenzia il rendiconto consuntivo